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Statuto

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Art. 1) E' costituito un Comitato denominato "Comitato Scientifico per la Fauna d'Italia".

Art. 2) Il Comitato ha per scopo:
a) la programmazione, l'organizzazione e la supervisione scientifica dei volumi da pubblicare nella collana "Fauna d'Italia", collana che ha quali Enti Promotori l'"Accademia Nazionale Italiana di Entomologia" e l'"Unione Zoologica Italiana"; nonché la la programmazione, l'organizzazione e la supervisione scientifica di altre iniziative editoriali, con qualsiasi mezzo mediale e di comunicazione, relative alla fauna in genere;
b) lo svolgimento di attività di consulenza scientifica (attività commerciale).

Art. 3) La sede del Comitato è fissata in Roma, Viale dell'Università n. 32, presso il Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.

Art. 4) La durata del Comitato è a tempo indeterminato.

Art. 5) Il Comitato è composto da un numero variabile di studiosi designati pariteticamente ed autonomamente dagli Enti Promotori, e cioè dall'"Accademia Nazionale Italiana di Entomologia" e dall'"Unione Zoologica Italiana".
I componenti del comitato restano in carica quattro anni; il loro mandato può essere rinnovato.

Art. 6) Il Comitato nomina nel suo seno un Coordinatore, con funzioni di Presidente, e un Segretario-Tesoriere, al quale è affidata l'Amministrazione dei fondi a disposizione del Comitato. Al Presidente ( o - in caso di sua assenza o impedimento - al Segretario-Tesoriere) spetta la legale rappresentanza del Comitato e ha il potere di firma.
Il Presidente ( o - in caso di sua assenza o impedimento - il Segretario-Tesoriere) può delegare ad altri membri del Comitato la legale rappresentanza del Comitato ed il potere di firma.
Il Presidente e il Segretario-Tesoriere durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 7) I fondi a disposizione del Comitato sono costituiti da contributi e assegnazioni di Enti Pubblici o Privati, nazionali o internazionali, o di privati cittadini, nonché dai proventi dell'attività di consulenza scientifica svolta.
Il Comitato eroga tali fondi, dopo attento esame collegiale, per l'attuazione delle iniziative editoriali e scientifiche del Comitato stesso.

Art. 8) Il Comitato non ha fini di lucro e ai suoi componenti non spetta alcuna retribuzione per l'opera prestata. Per coloro che partecipano alle periodiche riunioni del Comitato, è previsto il rimborso delle spese sostenute.

Art. 9) Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme attualmente vigenti in materia.

Roma, 23 aprile 2003

 

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